Fondo Garanzia Debiti Commerciali: quando è possibile svincolare le somme accantonate

16 Marzo 2026
Marco Sigaudo

Sintesi 

Con l’approvazione del rendiconto torna centrale la gestione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC). La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie ha chiarito che lo svincolo delle somme accantonate nel risultato di amministrazione può avvenire nel rendiconto dell’esercizio successivo a quello in cui l’ente ha rispettato i parametri di legge relativi alla riduzione del debito commerciale e alla tempestività dei pagamenti. La corretta rappresentazione contabile dello svincolo è un passaggio rilevante nella costruzione del risultato di amministrazione. 

Il Fondo Garanzia Debiti Commerciali

Il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 859 a 863, della legge n. 145/2018 con l’obiettivo di incentivare il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

La norma prevede che gli enti locali siano tenuti ad accantonare una quota di risorse nel bilancio quando non rispettano specifici parametri relativi alla gestione dei debiti commerciali.

L’accantonamento rappresenta quindi un meccanismo di tutela volto a garantire la tempestività dei pagamenti nei confronti dei fornitori e a prevenire fenomeni di accumulo di debiti commerciali scaduti.

Quando scatta l'obbligo di accantonamento

L’obbligo di accantonamento al FGDC scatta quando l’ente non rispetta almeno una delle condizioni previste dalla normativa.

In particolare, i parametri di riferimento riguardano:

  • Riduzione del debito commerciale residuo, il debito commerciale scaduto al termine dell’esercizio deve essere ridotto di almeno il 10% rispetto al secondo esercizio precedente oppure non deve superare il 5% del totale delle fatture ricevute nell’anno.
  • Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, l’indicatore calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’esercizio precedente deve rispettare i termini di pagamento stabiliti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

In presenza di uno scostamento da tali parametri, l’ente è tenuto ad accantonare le risorse nel bilancio dell’esercizio successivo, generalmente entro il 28 febbraio.

Il chiarimento della Corte dei conti sullo svincolo del fondo

Una questione interpretativa rilevante riguarda il momento in cui è possibile liberare le somme accantonate.

Su questo punto è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, chiarendo che: il Fondo Garanzia Debiti Commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni previste dalla legge.

Questo significa che:

  • nell’esercizio in cui l’ente dimostra il rispetto dei parametri non si procede ancora allo svincolo;
  • lo svincolo avviene nel rendiconto dell’esercizio successivo, quando la situazione finanziaria è definitivamente verificata.

Come rappresentare lo svincolo nel rendiconto

Dal punto di vista contabile, lo svincolo del FGDC deve essere correttamente rappresentato nei prospetti del risultato di amministrazione.

In particolare, nel prospetto degli accantonamenti (allegato a/1) del rendiconto occorre indicare:

  • l’importo iniziale delle quote accantonate nel risultato di amministrazione;
  • l’ammontare delle risorse accantonate nel bilancio dell’esercizio;
  • la variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, indicata con segno negativo e corrispondente allo svincolo delle somme;
  • il saldo finale aggiornato dopo l’operazione.

Questa rappresentazione consente di documentare in modo trasparente la riduzione del fondo e la corretta gestione degli accantonamenti.

Un passaggio rilevante nella costruzione del risultato di amministrazione

Lo svincolo del Fondo Garanzia Debiti Commerciali rappresenta un passaggio tecnico rilevante nella fase di predisposizione del rendiconto.

Le somme liberate possono riguardare:

  • accantonamenti effettuati nel bilancio dell’esercizio di riferimento;
  • quote già presenti nel risultato di amministrazione degli esercizi precedenti.

Per questo motivo è fondamentale che l’operazione sia adeguatamente documentata e motivata, anche alla luce delle verifiche svolte dagli organi di controllo e delle analisi previste nei questionari della Corte dei conti.




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