La legge di bilancio 2026 interviene sull’articolo 187 del TUEL modificando le modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione. La novità principale riguarda l’eliminazione dell’ordine rigido di priorità tra alcune destinazioni della risorsa. Una volta garantita la copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali potranno utilizzare l’avanzo libero con maggiore flessibilità, orientando le scelte in funzione delle proprie esigenze di programmazione finanziaria.
La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) modifica l’articolo 187, comma 2, del Testo unico degli enti locali (TUEL), ridefinendo le modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione.
La norma interviene su un meccanismo che, fino ad oggi, prevedeva un elenco tassativo e gerarchico di destinazioni dell’avanzo libero. L’ordine stabilito dal TUEL imponeva agli enti locali di rispettare una sequenza precisa nell’applicazione della risorsa.
In particolare, l’avanzo libero poteva essere utilizzato nell’ordine per:
Questo sistema comportava una significativa rigidità operativa, poiché alcune destinazioni potevano essere utilizzate solo in assenza delle precedenti.
La riforma interviene sulle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 187 del TUEL.
Restano invece invariate le prime due priorità, che continuano a rappresentare i presupposti fondamentali per l’utilizzo dell’avanzo libero:
La modifica normativa elimina l’ordine gerarchico tra le successive destinazioni dell’avanzo e introduce una formulazione più flessibile. Una volta soddisfatte le prime due condizioni, l’ente può destinare la quota libera dell’avanzo in base alle proprie esigenze di gestione.
Le possibili destinazioni rimangono:
La differenza rispetto al passato è che queste tre tipologie di utilizzo non sono più collocate in un ordine vincolante.
Resta fermo un principio già consolidato nella prassi contabile e nella giurisprudenza della Corte dei conti: la quota libera dell’avanzo può essere utilizzata solo dopo l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso.
Solo in quel momento, infatti, il risultato di amministrazione è determinato in modo definitivo e può essere applicato al bilancio tramite una variazione di bilancio deliberata dal Consiglio.
Su questo aspetto si è espressa anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (parere n. 149/2024), che ha evidenziato come il momento rilevante per l’utilizzo dell’avanzo sia l’approvazione del rendiconto e non la successiva verifica degli equilibri di bilancio.
La modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 non introduce nuove tipologie di utilizzo dell’avanzo, ma modifica la logica con cui queste possono essere applicate.
Dal punto di vista operativo, il cambiamento comporta:
In altri termini, il legislatore mantiene i presidi fondamentali di equilibrio della finanza locale ma riduce la rigidità normativa nella fase di destinazione delle risorse disponibili.
L’eliminazione dell’ordine gerarchico tra le diverse destinazioni dell’avanzo comporta anche un maggiore livello di responsabilità nelle scelte di programmazione.
Gli enti locali sono chiamati a valutare attentamente la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione, tenendo conto:
La riforma si inserisce quindi in una logica di maggiore autonomia gestionale, lasciando agli enti locali un margine più ampio nella definizione delle proprie priorità finanziarie, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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