Debiti fuori bilancio e risultato di amministrazione: quando l’accantonamento diventa obbligatorio

22 Aprile 2026
Marco Sigaudo

I debiti fuori bilancio “certi nella sostanza” devono essere considerati nella determinazione del risultato di amministrazione, anche prima del formale riconoscimento consiliare.

Lo chiarisce la Corte dei conti, ribadendo che la rappresentazione contabile deve riflettere la reale situazione finanziaria dell’ente e non può essere rinviata a passaggi meramente formali.

Il tema incide direttamente sulla qualità del rendiconto e sulla tenuta degli equilibri di bilancio.

Il chiarimento della Corte dei conti

Con la deliberazione n. 264/2025/PRSP, la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana affronta un profilo operativo ricorrente nella gestione dei debiti fuori bilancio.

La Corte chiarisce che, quando l’ente ha già censito una passività:

  • documentata;
  • probabile nell’esigibilità;
  • non oggetto di contestazioni rilevanti.

Tale debito deve essere considerato “certo nella sostanza” e, come tale, rilevante ai fini degli equilibri finanziari, anche se manca ancora il riconoscimento formale ai sensi dell’articolo 194 del TUEL.

Forma e sostanza nella gestione dei debiti fuori bilancio

Il riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio costituisce un passaggio necessario sul piano giuridico-amministrativo. Tuttavia, secondo la Corte, questo non può condizionare la rappresentazione contabile quando la passività è già maturata nei fatti.

La distinzione tra:

  • esistenza sostanziale del debito;
  • perfezionamento formale del riconoscimento.

Non può tradursi in una sospensione della corretta rappresentazione finanziaria. In presenza di un debito certo nella sostanza, il bilancio deve già tenerne conto.

L’accantonamento nel risultato di amministrazione

La Corte dei conti individua nell’accantonamento nel risultato di amministrazione lo strumento idoneo a intercettare il debito fuori bilancio certo nella sostanza.

In particolare:

  • il debito non può rimanere “fuori” dal rendiconto;
  • deve essere assorbito nel risultato di amministrazione tramite uno specifico accantonamento, assimilabile a un fondo rischi;
  • l’avanzo disponibile deve essere conseguentemente ridotto.

Questa impostazione è coerente con:

  • il principio della prudenza, previsto dall’allegato 1 al Dlgs 118/2011;
  • il principio di veridicità e attendibilità del rendiconto.

L’obiettivo è evitare la formazione di avanzi “artificiali”, che non rappresentano la reale condizione finanziaria dell’ente.

Accantonamento e riconoscimento: funzioni diverse

Un punto centrale chiarito dalla pronuncia riguarda il rapporto tra accantonamento e riconoscimento del debito fuori bilancio.

L’accantonamento:

  • non sostituisce il riconoscimento consiliare;
  • non anticipa la decisione del Consiglio;
  • non attribuisce legittimità al debito sotto il profilo amministrativo.

Ha una funzione esclusivamente contabile e prudenziale: rendere trasparente una passività già esistente e preparare il bilancio all’impatto finanziario del successivo riconoscimento, evitando squilibri improvvisi.

In questo senso, l’accantonamento non è una facoltà dell’ente, ma uno strumento tecnico necessario quando il rischio è già emerso in modo oggettivo.

Effetti sul risultato di amministrazione e sugli equilibri

La mancata considerazione dei debiti certi nella sostanza altera la lettura del risultato di amministrazione e può indurre decisioni di spesa fondate su presupposti non veritieri.

Un risultato di amministrazione che non tenga conto di tali passività:

  • non rispetta i principi contabili;
  • compromette la attendibilità del rendiconto;
  • espone l’ente a rilievi in sede di controllo.

L’accantonamento consente invece di rappresentare correttamente la situazione finanziaria, segnalando in modo chiaro la presenza di un debito in attesa di definizione formale.

Un approccio coerente con l’evoluzione del sistema contabile

La posizione assunta dalla Corte dei conti si inserisce in un orientamento volto a ridurre la distanza tra rappresentazione formale e sostanza economica delle operazioni.

Senza anticipare il riconoscimento consiliare, il sistema contabile è chiamato a intercettare tempestivamente i rischi già maturati.

In questo quadro, la gestione dei debiti fuori bilancio richiede agli enti locali un approccio più strutturato, orientato alla verità contabile e alla salvaguardia degli equilibri.

Indicazioni operative per gli enti locali

Alla luce di questo orientamento, gli enti locali sono chiamati a:

  • rafforzare le procedure di censimento dei debiti potenziali;
  • valutare tempestivamente quando una passività diventa “certa nella sostanza”;
  • adeguare la determinazione del risultato di amministrazione mediante accantonamenti coerenti.

Quando il debito è già maturato nei fatti, il bilancio deve già tenerne conto.

Il rinvio dell’accantonamento non tutela l’ente, ma ne indebolisce la rappresentazione contabile e la capacità di governo degli equilibri finanziari.

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