L’IMU è un tributo diretto, o imposta, previsto dal sistema tributario italiano ed è di tipo patrimoniale, in quanto applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Il suo presupposto impositivo (o fattispecie imponibile), al cui verificarsi scattano obblighi tributari, formali e sostanziali, è il possesso di beni immobili (civili abitazioni, pertinenze, fabbricati produttivi, terreni agricoli, edificabili etc.). Si parla di possesso e non di proprietà, in quanto il soggetto passivo d’imposta si identifica non solo nella figura del mero proprietario (ovvero colui che possiede il bene e ne può disporre in modo pieno ed esclusivo) ma anche in quella del possessore di un diritto reale di godimento, esempio: l’usufruttuario.
Il pagamento dell’imposta è suddiviso in due rate annuali, aventi scadenza semestrale. La scadenza per il versamento del saldo è stata fissata al 18 dicembre 2023.
Il versamento dell’IMU è previsto in due rate annue, a cadenza semestrale, ovvero:
Il termine per il versamento del saldo, quest’anno, slitta al 18 in quanto il 16 dicembre cade di sabato.
IMU 2023: calcolo dell’importo dovuto
Al fine del versamento del dovuto IMU occorre, calcolare l’importo dovuto, tenendo conto che l’imposta in oggetto è quasi sempre prevista sotto forma di autoliquidazione.
Il procedimento per la diversificazione delle aliquote subirà alcuni cambiamenti, in quanto entrerà in vigore la disposizione prevista dal decreto n. 172/2023 - Diversificazione aliquote IMU
che individua i beni per quali gli enti locali potranno applicare aliquote diversificate e delinea le modalità di elaborazione e trasmissione dell’apposito prospetto al dipartimento delle Finanze. Con il nuovo sistema, in mancanza della pubblicazione delle aliquote deliberate da Comuni, saranno applicate le percentuali standard fissate per legge e non più quelle dall’anno precedente. Con il comunicato del 30 novembre 2023 del Ministero dell’economia, l’entrata in vigore del prospetto è stata slittata dal 2024 al 2025.
Al riguardo delle due rate pocanzi citate, vi è una differenza di trattamento nei riguardi degli enti non commerciali (vi rientrano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, i comitati, associazioni varie), i cui proprietari sono tenuti al versamento dell’imposta in tre rate, così suddivise:
Per il versamento del saldo dovuto ai fini IMU, sono previste le seguenti modalità:
Nel caso in cui si opzioni l’F24 come modalità di pagamento, al fine di effettuare il versamento del saldo in modo corretto, occorre compilare il modello in tutte le sue parti, facendo molta attenzione ai codici tributo IMU, ognuno associato a una particolare fattispecie. Ovvero:
Nell’F24 gli importi, oggetto del versamento del saldo, devono essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 60 euro, va indicato 60,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il criterio di arrotamento in eccesso o in difetto (in base al valore della terza cifra). L’importo minimo è di 12 euro, salvo diversa disposizione dell’Ente.
Ai fini del calcolo del dovuto IMU occorre considerare due tipologie di caratteristiche: quelle proprie del fabbricato e quelle legate al soggetto passivo.
In riferimento alle caratteristiche proprie del fabbricato, l’ultimo punto cita le aliquote. Esse variano in base alla tipologia di fabbricato che stiamo andando a considerare, in sede di versamento dell’IMU. Elenchiamole rapidamente:
Inoltre, sono previste aliquote diverse in alcuni casi particolari:
In vista della scadenza ormai prossima per il versamento del saldo IMU si consiglia, qualora non ci sia la possibilità di ottemperare al pagamento entro i termini di legge, di adempiere successivamente per mezzo del ravvedimento operoso. Di conseguenza si, è possibile regolarizzare la posizione debitoria, riducendo al minimo l’importo degli interessi e delle sanzioni.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.