Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2025 interviene in modo puntuale sui criteri di capitalizzazione delle manutenzioni, rafforzando la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e introducendo importanti novità per le opere di sistemazione del suolo.
Il provvedimento incide sulla rappresentazione del patrimonio, sulla corretta imputazione dei costi e, indirettamente, sulla responsabilità amministrativo-contabile degli operatori pubblici.
Il decreto modifica i principi contabili applicati al Dlgs 118/2011, chiarendo un aspetto che da tempo generava incertezze operative: le manutenzioni sono capitalizzabili solo se hanno natura straordinaria. La disposizione non introduce un criterio del tutto nuovo, ma consolida e rende esplicito un orientamento già presente nella normativa e nella prassi contabile, riducendo gli spazi di discrezionalità interpretativa. La finalità è duplice: migliorare la qualità della rappresentazione economico-patrimoniale e prevenire capitalizzazioni improprie che alterano il valore delle immobilizzazioni.
Il principio chiarisce che un intervento può essere capitalizzato solo quando comporta un ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, tale da produrre un aumento significativo e misurabile di:
• capacità o produttività;
• sicurezza, anche in termini di adeguamento a norme di legge;
• vita utile del bene.
Il requisito centrale è la misurabilità del beneficio.
La rilevanza economica dell’intervento, di per sé, non è sufficiente. Ciò che conta è la capacità dell’ente di dimostrare che l’intervento ha modificato in modo durevole le caratteristiche del bene. In assenza di tali effetti, la spesa non può essere considerata straordinaria e deve essere trattata come costo dell’esercizio.
Il decreto ribadisce che rientrano nella manutenzione ordinaria, e quindi nel conto economico, gli interventi che hanno la sola funzione di ripristinare o mantenere l’efficienza del bene.
Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:
• i costi sostenuti per porre rimedio a guasti e rotture;
• le attività di pulizia e manutenzione ricorrente;
• la verniciatura;
• le riparazioni;
• la sostituzione di parti deteriorate dall’uso.
La distinzione assume rilievo non solo contabile, ma anche sostanziale. Una capitalizzazione impropria comporta un incremento artificiale delle immobilizzazioni e produce effetti distorsivi sugli ammortamenti e sui risultati economici futuri.
Una delle principali novità del decreto riguarda le opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni e alluvioni.
Il principio riconosce tali interventi come una particolare forma di manutenzione straordinaria, attribuendo loro una disciplina contabile più coerente con la sostanza economica dell’operazione.
A decorrere dall’esercizio 2026, i costi capitalizzati relativi alle opere di sistemazione del suolo sono rilevati, nel modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, nella voce riferita al bene per il quale l’intervento è stato sostenuto. Nel modulo finanziario, invece, le spese continuano a essere registrate nell’apposita voce U.2.02.01.09.014.
Questa impostazione supera la logica di una categoria patrimoniale autonoma e collega l’intervento direttamente al bene che ne trae utilità.
Il decreto prevede specifiche operazioni in sede di apertura delle scritture dell’esercizio 2026. Le voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato dedicate alle opere di sistemazione del suolo vengono chiuse e riallocate, in vista della loro eliminazione dal piano dei conti a partire dal 2027.
La riclassificazione comporta l’incremento di:
• conti relativi alle immobilizzazioni oggetto degli interventi;
• conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi, quando l’ente si avvale del bene;
• oneri per insussistenze dell’attivo, quando l’intervento riguarda beni di terzi di cui l’ente non si avvale.
Questa fase richiede particolare attenzione operativa, poiché incide direttamente sulla corretta rappresentazione del patrimonio e sulla continuità dei valori contabili.
Il decreto introduce un criterio chiaro per gli interventi effettuati su beni di terzi. A decorrere dal 2026, i costi sostenuti per opere di sistemazione del suolo realizzate su beni di terzi di cui l’ente non si avvale devono essere rilevati tra i costi dell’esercizio nella contabilità economico-patrimoniale.
La distinzione si fonda sul principio dell’utilità. In assenza di un beneficio durevole per l’ente, la capitalizzazione non è ammessa. Questo criterio riduce il rischio di rappresentazioni patrimoniali non aderenti alla realtà e impone una valutazione preliminare accurata sul rapporto tra intervento e utilizzo del bene.
Le scelte di capitalizzazione non sono neutre. Incidono sul patrimonio, sul risultato economico e sugli equilibri di bilancio. Errori ripetuti o sistematici possono generare rilievi da parte degli organi di controllo e, nei casi più gravi, profili di responsabilità amministrativo-contabile.
In questo contesto, assume un ruolo centrale la qualità dell’istruttoria tecnica e contabile. La corretta classificazione di una manutenzione presuppone documentazione idonea a dimostrare la natura straordinaria dell’intervento e i benefici prodotti sul bene.
Il DM MEF 6 agosto 2025 rafforza un principio fondamentale: la capitalizzazione è consentita solo quando l’intervento produce un beneficio misurabile e durevole. La manutenzione ordinaria resta costo dell’esercizio, anche quando è rilevante sotto il profilo finanziario.
La disciplina delle opere di sistemazione del suolo introduce un allineamento più stretto tra contabilità e sostanza economica, imponendo agli enti una maggiore attenzione nella riclassificazione e nella valutazione dell’utilità degli interventi.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.