Il Garante della Privacy si è recentemente espresso su due temi importanti:
Per quanto concerne il primo punto, la procedura che prevede la pubblicazione di “black list” con i nomi dei morosi viola il principio di legalità e non può essere sancita dal Regolamento dell’ente locale. Il Garante, infatti, sottolinea due principi fondamentali:
Per quanto concerne il secondo punto, anche in questo caso vengono richiamati i principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy e, in particolare, si sottolinea che, in caso di richiesta di consultazione di dati sensibili, l’Amministrazione è tenuta a verificare l’effettiva necessità di tali informazioni ai fini dell’espletamento del mandato consiliare. Dunque, la conclusione del Garante è che ai consiglieri si debbano generalmente fornire esclusivamente dati privi di generalità anagrafiche che impediscano in tal modo l’identificazione (anche indiretta) dei pazienti.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.