Entro il 16 ottobre si dovrà versare l’acconto TASI anche per i fabbricati rurali:
- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima che può essere stabilita dal Comune è pari all’1 per mille;
- per i fabbricati rurali abitativi viene applicata la medesima disciplina prevista per le altre abitazioni.
La Tasi, dunque, è dovuta anche sui fabbricati rurali, mentre restano esclusi i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.