Tributi - Tarsu, esclusi garage e cantine

02 Agosto 2013
Studio Sigaudo

La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) non è dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni. Lo dice la deliberazione n. 24/2013 del 25/03/2013 della sezione regionale di controllo dell'Abruzzo della Corte dei conti. La decisione fa riferimento a sentenze passate della Ctr Sicilia (come ad esempio la sentenza della sezione di Catania, n. 483/34/11) e alla circolare del min. Finanze n. 95/E/1994, secondo cui "devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali." Va però a cozzare con la sentenza n. 2202/2011 della Cassazione che invece ritiene i garage tassabili.

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