Fondo contenzioso e ITAS 13: quando rilevare il fondo e come stimarlo

02 Novembre 2026
Marco Sigaudo

Obbligazione attuale, uscita probabile di risorse e stima attendibile sono le condizioni richieste da ITAS 13. La valutazione deve essere documentata e aggiornata, distinguendo il fondo patrimoniale dall’accantonamento della contabilità finanziaria.

Nel bilancio redatto secondo ITAS 13, un fondo relativo al contenzioso è rilevato quando esistono un’obbligazione attuale derivante da un evento passato vincolante, un probabile trasferimento di risorse e una stima attendibile dell’importo. Le tre condizioni devono ricorrere congiuntamente.

La sola presenza di una causa pendente non determina automaticamente la rilevazione. Occorre una valutazione aggiornata delle evidenze e delle possibili conseguenze economiche per l’amministrazione.

Fondo contenzioso finanziario e fondo patrimoniale

Nella contabilità finanziaria degli enti locali, il riferimento per l’accantonamento relativo al contenzioso è il paragrafo 5.2, lettera h), dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

ITAS 13 disciplina invece fondi, passività potenziali e attività potenziali nel bilancio accrual. In questo sistema il fondo è una passività patrimoniale; l’accantonamento è il correlato onere economico.

Le informazioni sulle controversie possono alimentare entrambe le letture, ma il trattamento deve seguire le rispettive regole. L’importo determinato in un sistema richiede quindi una verifica dei presupposti prima di essere utilizzato nell’altro.

Quali condizioni richiede ITAS 13

Il paragrafo 6 dello standard richiede:

  • un’obbligazione attuale risultante da un evento passato vincolante;
  • la probabilità di un trasferimento di risorse per adempiere all’obbligazione;
  • una stima dell’importo coerente con i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio.

Per il contenzioso, l’analisi deve collegare fatti, atti processuali, pareri e informazioni disponibili alla data di riferimento.

La valutazione del rischio e la quantificazione rispondono a domande differenti: la prima riguarda la probabilità dell’uscita, la seconda il suo possibile ammontare. L’importo richiesto dalla controparte non coincide automaticamente con il valore da rilevare.

Quando è prevista soltanto l’informativa

Se il trasferimento di risorse è soltanto possibile, ITAS 13 prevede l’informativa sulla passività potenziale nella nota integrativa.

Se il trasferimento è remoto, lo standard non richiede né il fondo né tale informativa.

Nei casi estremamente rari in cui non sia possibile effettuare una stima conforme ai requisiti dello standard, la passività è trattata come potenziale.

La classificazione deve essere motivata sulla base delle caratteristiche della controversia. Un’etichetta priva degli elementi che la sostengono offre informazioni insufficienti per comprendere il trattamento contabile.

Come determinare e aggiornare l’importo

Il paragrafo 22 richiede che il fondo rifletta la migliore stima della spesa necessaria a estinguere l’obbligazione attuale alla chiusura del bilancio.

Devono essere considerate le incertezze, senza utilizzarle per giustificare una sovrastima intenzionale.

Il paragrafo 33 prevede il riesame a ogni chiusura di esercizio e le rettifiche necessarie a rappresentare la migliore stima corrente. Se il trasferimento di risorse non è più probabile, il fondo deve essere stornato.

La documentazione deve quindi permettere di comprendere perché la valutazione sia rimasta invariata oppure sia cambiata rispetto all’esercizio precedente.

Un esempio: la richiesta risarcitoria

In un esempio ipotetico, un Comune riceve una domanda di risarcimento collegata a una precedente attività amministrativa.

L’ufficio competente raccoglie gli atti e il legale valuta responsabilità, elementi probatori e possibili sviluppi. La funzione finanziaria utilizza queste informazioni per verificare il trattamento contabile pertinente.

Una successiva relazione tecnica può modificare la lettura del rischio. Occorre allora riesaminare sia la classificazione sia la stima, documentando quali elementi abbiano determinato il cambiamento.

La registrazione iniziale della controversia non esaurisce quindi il lavoro: la valutazione deve seguire l’evoluzione della pratica.

Come organizzare le informazioni

Una possibile scheda condivisa può raccogliere oggetto della causa, fase del giudizio, valutazione motivata del rischio, importo stimato, incertezze, documenti di riferimento e data dell’aggiornamento.

È una proposta organizzativa da adattare all’ente, utile per collegare le informazioni legali, amministrative e finanziarie.

La rilevazione deve inoltre accompagnarsi all’informativa prevista da ITAS 13 su movimenti del fondo, natura dell’obbligazione, tempi attesi e principali incertezze.

Il primo controllo operativo consiste nel verificare che ogni controversia rilevante disponga di una valutazione documentata, aggiornata e utilizzabile per la corretta rappresentazione in bilancio.

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