Partecipate: chi deve asseverare i crediti e debiti reciproci con l’ente

29 Ottobre 2026
Marco Sigaudo

L’asseverazione coinvolge la revisione dell’ente e quella dell’organismo partecipato. Le differenze devono essere analizzate e motivate, collegando la verifica prevista nel rendiconto alle successive operazioni di consolidamento.

L’informativa sui crediti e debiti reciproci deve essere asseverata dagli organi di revisione dell’ente territoriale e dell’organismo controllato o partecipato. La disponibilità dei prospetti contabili o la possibilità di ricostruire i rapporti dal bilancio societario non sostituiscono questo passaggio.

L’obbligo riguarda la verifica da rappresentare nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto. Per gli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento, la riconciliazione sostiene anche le successive operazioni di eliminazione dei rapporti infragruppo.

Che cosa richede la normativa

L’articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 118/2011 prevede che la relazione sulla gestione riporti gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con enti strumentali, società controllate e partecipate.

L’informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente le eventuali discordanze e motivarle.

In presenza di differenze, l’ente assume senza indugio, e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite.

Occorre quindi affiancare alla raccolta dei documenti un esame delle posizioni e delle cause dei disallineamenti.

Chi interviene nella doppia asseverazione

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 2/SEZAUT/2016/QMIG, chiarisce che l’obbligo di asseverazione coinvolge entrambe le parti.

La revisione dell’ente territoriale e quella dell’organismo partecipato contribuiscono così all’attendibilità della rappresentazione dei rapporti reciproci.

La pronuncia affronta anche il caso di inerzia dell’organo di revisione dell’organismo: il revisore dell’ente territoriale segnala l’inadempimento all’organo esecutivo, chiamato ad attivarsi.

Se l’organismo è privo di organo di revisione, occorre individuare il soggetto competente secondo le indicazioni della deliberazione. L’assenza dell’organo non equivale a un’esenzione dall’asseverazione.

Quali controlli svolgere sui saldi

Un percorso operativo può partire dalla verifica di quattro elementi:

  • stessa data di riferimento e corretta identificazione del rapporto;
  • documenti che compongono i saldi delle due parti;
  • asseverazioni e spiegazioni delle eventuali differenze;
  • misure necessarie alla riconciliazione e relativi effetti contabili.

È utile esaminare le singole componenti anche quando i totali coincidono: differenze di segno opposto possono compensarsi numericamente senza risolvere le questioni sottostanti.

L’analisi deve permettere di distinguere errori, registrazioni da verificare, pagamenti da riscontrare e posizioni oggetto di contestazione. Ogni situazione richiede una valutazione coerente con i documenti disponibili.

Un esempio di differenza da approfondire

In un esempio ipotetico, una partecipata comunica un credito superiore al debito rappresentato dal Comune.

Prima di intervenire sui valori occorre ricostruire la causa. La differenza potrebbe dipendere da un pagamento non ancora riscontrato nei dati trasmessi, da una fattura presente in un solo prospetto oppure da una contestazione sul rapporto.

Il confronto tra funzione finanziaria, ufficio responsabile del servizio e organismo partecipato consente di raccogliere gli elementi necessari. Una rettifica effettuata soltanto per rendere coincidenti i numeri non spiegherebbe la posizione.

Come si collega la verifica al consolidato

La verifica prevista per il rendiconto e le operazioni di consolidamento hanno funzioni collegate, ma un ambito da distinguere.

Nel consolidato rilevano gli organismi inclusi nel relativo perimetro. Per questi soggetti, la riconciliazione aiuta a identificare correttamente i rapporti infragruppo e a predisporre le scritture di eliminazione secondo le regole applicabili.

Per gli enti tenuti all’adempimento, il bilancio consolidato 2025 deve essere approvato entro il 31 ottobre 2026, secondo l’articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 267/2000. Questo termine non sposta al consolidato l’obbligo di verifica previsto nell’ambito del rendiconto.

Come organizzare la documentazione

Una possibile soluzione è un prospetto condiviso che colleghi ogni rapporto a saldi, documenti, asseverazioni, differenze e interventi necessari.

Si tratta di una proposta organizzativa da adattare all’ente. Il prospetto deve consentire di riconoscere quali verifiche siano concluse e quali richiedano ancora riscontri.

Il primo controllo utile consiste nel riesaminare i rapporti con documentazione incompleta o differenze irrisolte, individuando gli elementi mancanti e le azioni necessarie per completare la riconciliazione.

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