In un'epoca caratterizzata dalla nascita di una nuova imposta possono sorgere dubbi in merito al suo pagamento.
Per sopperire a eventuali omissioni ci si può avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso.
Torna utile "riesumare" una vecchia circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 67 del 2011, al fine di ricordare come sia da considerare lecito e corretto il pagamento del ravvedimento effettuato attraverso diversi versamenti in momenti differenti, a patto che il conteggio delle sanzioni e degli interessi sia commisurato alla frazione di debito d’imposta versato tardivamente e al momento in cui il ravvedimento parziale viene effettuato.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.