Tributi: l’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie

03 Agosto 2020
Studio Sigaudo

L'articolo 15-bis del Decreto Crescita prevede che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze esclusivamente in via telematica attraverso l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Da quest’anno le delibere e i regolamenti che riguardano tutti i tributi tranne l’imposta di soggiorno, l’addizionale comunale Irpef e l’Imu dunque la Tari, l’Icp, il Cimp, la Tosap e l’Iscop acquistano efficacia dalla data di pubblicazione se la stessa avviene entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. Il comune è tenuto all’invio telematico entro e non oltre il 14 ottobre dello stesso anno.

La scadenza dei versamenti dei tributi sopraelencati deve essere fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per i tributi precedentemente esclusi le delibere regolamentari e tariffarie devono essere approvate con il bilancio di previsione (per l’anno in corso entro il 30 settembre 2020) ed essere pubblicate entro le date indicate dal presente prospetto, pena la perdita di efficacia:

  • Addizionale comunale IRPEF: rata a saldo sulla base degli atti pubblicati alla data del 20 dicembre;
  • Imu: rata a saldo sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre;
  • Imposta di soggiorno: l'atto acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

Non viene indicata la Tasi (che seguiva le disposizioni previste per l’imposta municipale propria) perché il tributo per i servizi indivisibili è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2019.

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