Questo è quanto afferma la sentenza n. 77/01/12 depositata il 24 maggio 2012, della C.T. reg. di Milano.
E' espresso quindi il principio per cui le domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 non producono effetti retroattivi.
In attinenza a quanto enunciato andrebbe così a decadere la possibilità, per i soggetti che a fronte di regolare procedura hanno ottenuto l'accatastamento degli immobili con riconoscimento della ruralità, di richiedere il rimborso dell’imposta per le annualità precedenti al 2012 e, al contempo, di essere esonerati dalla richiesta di eventuale dovuto.
Si rileva come questa sentenza sia poco condivisibile.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.