La Ctr Milano con la sentenza n. 41/05/2013 dello scorso 19 marzo sostiene che le ipoteche iscritte da Equitalia sono nulle se tra i debiti ci sono contravvenzioni stradali, contributi Inps o pendenze di altra natura (non tributaria). L'agente di riscossione può iscrivere l'ipoteca, per un importo pari al doppio del credito per cui si procede, solo per i tributi. Se nel provvedimento ipotecario si considerano altri tipi di debito l'iscrizione è nulla nella sua interezza. E sarà proprio il giudice tributario a dover rilevare tale irregolarità.
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