Per effetto della legge Stabilità 2015, dal 1/1/2015 le contestazioni potranno essere oggetto di definizione con la sanzione pari a 1/6 del minimo. L’accesso al ravvedimento operoso sarà consentito in tutti i casi in cui l’Amministrazione finanziaria non abbia notificato un atto di accertamento. Pertanto, a fronte di un’attività di accesso, ispezione o verifica che non si sia ancora concretizzata in un atto impositivo o preordinato alla riscossione, tale attività non costituisce più causa ostativa al ravvedimento.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.