Secondo quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, le scuole di proprietà di un ente ecclesiastico sono tenute al pagamento dell’ICI (non trattandosi di un edificio adibito all’esercizio del culto); al contrario, per quanto riguarda i conventi, l’esercizio dell’attività religiosa risulta implicito ed è sufficiente la categoria catastale assegnata all’edificio per garantirne l’esenzione tributaria (sentenza n. 5703/02/15).
La controversia in esame si è originata in seguito a un provvedimento per omesso versamento ICI, emesso dal Comune relativamente ai fabbricati di proprietà di un ente ecclesiastico quali una scuola, un convento e un magazzino. Il provvedimento è stato poi impugnato dall’ente ecclesiastico interessato.
La sentenza della Commissione catanese ha stabilito che:
Dunque, sulla base di tali principi, il ricorso presentato dall’ente ecclesiastico è stato accolto solo in parte: per quanto riguarda, infatti, la scuola e il magazzino, non essendo rinvenibile una qualche connessione con attività previdenziali, assistenziali o di culto, l’esenzione ICI non è stata riconosciuta; per quanto riguarda il convento, invece, rispondendo esso a tutti i requisiti richiesti dall’art. 7 del decreto ICI, l’esenzione è stata confermata senza necessità di dimostrazioni da parte dell’ente proprietario.
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