Con la sentenza n. 19872 del 14 novembre 2012 si ribadisce, da parte della Cassazione, che per quanto riguarda l'ICI non è soggetto all'imposta solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale con categoria A/6 o D/10.
Se l'immobile è iscritto con una diversa categoria catastale, spetta al contribuente richiedente l'esenzione impugnare il classamento.