Leggendo il comma 5-ter dell'art. 2 del DL n. 102/2013 si rileva come, ragionando in ambito ICI, ai fini dell'applicazione del trattamento riconosciuto ai fabbricati rurali per le unità abitative o strumentali, valga la retroattività quinquennale delle domande di variazione catastale presentate dai contribuenti.
I fabbricati riconosciuti come rurali potranno quindi vedere applicato il trattamento ad essi dedicato a partire dal 1° gennaio 2006 per le domande presentate nel 2011 e a far decorso dal 1° gennaio 2007 per quelle presentate invece nel 2012.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.