Tributi – Tarsu: secondo il Tar Bologna serve una tariffa mista per gli alberghi

20 Gennaio 2016
Studio Sigaudo

Il Tar Bologna ha annullato una delibera comunale del 2011 relativa alle tariffe Tarsu, portando due elementi principali a sostegno della propria decisione: 1) mancata adozione di due tariffe diverse per gli alberghi, distinguendo i locali destinati a camere dai locali destinati alla ristorazione e ad altro utilizzo; 2) mancata motivazione della scelta di una tariffa doppia rispetto alle abitazioni private.

La sentenza del Tar Bologna (n. 1056/2015), tuttavia, risulta da una parte non completamente condivisibile per quanto riguarda la Tarsu e dall’altra parte sicuramente non applicabile all’attuale regime tariffario Tari.

Tarsu – Innanzitutto, secondo quanto stabilito da diverse sentenze della Cassazione (n. 8351/2015, 4321/2015, 7044/2014), il Comune non è obbligato a fornire motivazioni circa le tariffe Tarsu definite tramite delibera. Inoltre, sempre secondo le conclusioni della Cassazione, sono del tutto legittime le tariffe per gli alberghi superiori a quelle per le utenze domestiche (sentenze n. 14758/2015, 12769/2015, 4797/20104). Infine, la tesi proposta dal Tar Bologna è in netto contrasto con il principio di unitarietà della tariffa affermatosi nel regime Tarsu: tale principio stabilisce la definizione di un’unica tariffa indifferenziata sulla base dell’attività complessiva e principale svolta nei locali, nonostante l’eventuale svolgimento all’interno di essi di altre attività diverse.

Tari – La tariffa mista propugnata dal Tar non è applicabile all’attuale regime tariffario della Tari, in virtù dei criteri introdotti dal DPR n. 158/1999.

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