Il Tar Latina (sentenza n. 1/2017) e il Tar Lazio (sentenza n. 352/2017) hanno riconosciuto come illegittimo il piano finanziario TARI se adottato in forma sintetica.
Come prescritto dall’art. 8 del Dpr n. 158/1999, il piano ha funzione di:
Pertanto, è da considerarsi illegittimo (e di conseguenza illegittime anche le tariffe TARI in esso contenute) il piano finanziario che contiene solo le voci di costo, senza riportare ad esempio alcuna indicazione in merito alle modalità di organizzazione del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Il Tar Lecce, poi, si sofferma anche ad analizzare la questione della distinzione tra le agevolazioni TARI finanziabili dai contribuenti e quelle da finanziare con risorse del bilancio comunale.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.