Tributi – Piattaforme petrolifere imponibilità ICI/IMU

07 Marzo 2016
Studio Sigaudo

La sentenza n. 3618/2016 della Cassazione risolve i dubbi sull’assoggettabilità a ICI/IMU delle piattaforme petrolifere. Ecco gli elementi portati a supporto dai giudici per motivare la sentenza:

  • 1, comma 2, DLgs. n. 504/92: “Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa”.
  • 1, RDL n. 652/39: “È disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di: 1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita; 2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano”.
  • 4, RDL n. 652/39: “Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”.
  • 5, DLgs. n. 504/92: “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i seguenti coefficienti aggiornati [ogni anno] con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.

Dunque, basandosi sulla normativa di cui sopra, i giudici hanno stabilito che:

  • Le piattaforme petrolifere, in quanto fabbricati “stabilmente assicurati al suolo” demaniale marino, sono soggette alla tassazione ICI/IMU e devono essere accatastate.
  • Soggetto passivo del tributo è il concessionario della singola piattaforma.
  • Anche qualora le piattaforme non fossero accatastate, essendo classificabili nella categoria D, devono seguire le direttive stabilite dalla legge per gli immobili non accatastati di tale categoria.
  • Agli enti locali viene riconosciuta una potestà sul mare territoriale per una distanza di 12 miglia marine.

Vuoi restare aggiornato sulle ultime novità per la Pubblica Amministrazione?

Mettiti in contatto con il nostro team per ottenere aggiornamenti, analisi e consulenza strategica dedicata.

Iscriviti alla newsletter

Resta aggiornato su tutte le novità da Studio Sigaudo

© Copyright 2026 Studio Sigaudo S.r.l. - P.iva 10459410014
Company Info | Privacy Policy | Cookie Policy | Preferenze Cookie