La sentenza n. 13968/2016 della Cassazione ha ribadito che hanno diritto all’esenzione ICI solo le scuole paritarie che svolgono la propria attività con modalità non commerciale: ciò implica che “l’attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività didattica” e che quindi “l’attività didattica debba essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo del servizio”.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.