L’ordinanza n. 11979/2017 della Cassazione si posiziona in contrasto con l’opinione del ministero che ritiene applicabili anche al coadiuvante agricolo tutte le agevolazioni spettanti al coltivatore diretto.
Riprendendo la tesi dell’Anci Emilia Romagna (circolare n. 92/2016), la Cassazione nega la sussistenza sia del requisito oggettivo sia di quello soggettivo:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.