Nei casi in cui il Consiglio non approvi, entro il termine prefissato, né le nuove tariffe TARI né il piano economico finanziario, “l’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe TARI del 2014, a fronte di un servizio che, per scelta dell’organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato, ossia quello del 2014, salva la necessità di ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri medio tempore sostenuti per il nuovo servizio, che il Consiglio comunale ha, di fatto, non approvato nei termini di legge” (delibera n. 49/2016 della Corte dei Conti Sicilia).
A supporto della propria conclusione, i giudici hanno citato:
Si fornisce il testo integrale della delibera:
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.