Tributi – IMU per immobili in comodato

23 Dicembre 2015
Studio Sigaudo

Il testo modificato del DDL Stabilità non prevede più l’esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti di primo grado. La nuova formulazione della norma sostituisce l’esenzione con la riduzione del 50% della base imponibile IMU (escluse le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9).

Affinché possa essere applicato il beneficio fiscale è necessario:

  • che l’immobile sia concesso in comodato a figli o genitori che lo adibiscono a propria abitazione principale;
  • che il contratto sia registrato;
  • che “il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato”;
  • oppure che il comodante possieda nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato un altro immobile destinato a propria abitazione principale (escluse le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9).

La riduzione IMU avrà validità a partire dal 1° gennaio 2016 e il comodante dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra all’interno del modello di dichiarazione IMU.

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