Tributi – IMU: le cave possono essere considerate aree fabbricabili

21 Luglio 2017
Studio Sigaudo

Fabbricato o area edificabile? Questa è la questione su cui la Corte di cassazione è intervenuta per la prima volta con la sentenza n.14410/2017, propendendo per la seconda delle due possibilità.

La Corte ha infatti sostenuto che se la cava è inserita come area edificabile nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, seppur con un minimo indice di edificabilità, e limitato all’edificazione di costruzioni strumentali all’attività estrattiva, come tale deve essere considerata ai fini dell’imposizione IMU.

Di diverso avviso l’Agenzia del territorio che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 18 del Rd 8 ottobre 1931 n.1572, ritiene che le cave debbano essere iscritte al catasto fabbricati, presentando potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, la soluzione che coniuga quanto sostenuto dalla Corte di cassazione e dall’Agenzia del territorio, è quella di considerare, dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, la zona del territorio destinata all’attività estrattiva come area edificabile, mentre, dalla data di attivazione della cava, come fabbricato.

Ovviamente, nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto con il regolare accatastamento, o L’Agenzia del territorio non abbia provveduto d’ufficio, l’ente impositore sarà legittimato ad equiparare la cava in attività ad un’area edificabile.

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