Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 6067/2017 della Corte di Cassazione, gli impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche non possono essere classificati come “mezzo pubblico di trasporto”, in considerazione dell’esclusiva funzione commerciale degli impianti stessi. È parimenti irrilevante il fatto che il trasporto degli utenti della seggiovia sia oggetto di concessione di pubblico servizio.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.