Tributi – Gestione diretta dei Comuni nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti

11 Aprile 2016
Studio Sigaudo

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1034/2016 ha stabilito la legittimità dei processi di internalizzazione dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti: tali servizi, quindi, possono essere gestiti direttamente dai Comuni, nonostante la mancata iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

L’internalizzazione dei servizi da parte degli enti pubblici è in linea con l’orientamento eurounitario (“un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne e [può] farlo altresì in cooperazione con altre autorità pubbliche”) ed è favorita dall’abrogazione dell’art. 23-bis del DL n. 112/2008 e dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 del DL n- 138/2011. Inoltre, la mancata iscrizione dei Comuni all’Albo dei gestori ambientali non costituisce causa ostativa ad operare nel settore dei rifiuti: poiché il Codice ambientale non impedisce ai Comuni di esercitare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, la conclusione è che tali enti possono operare nel campo in questione senza la necessità di essere iscritti al suddetto Albo.

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