Una nuova sentenza della Cassazione (n. 8862/2016) conferma nuovamente il principio per cui sono considerabili fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole solo gli immobili classificati al catasto in categoria D/10 (“Fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole”). Quindi, decisiva non è l’effettiva destinazione del fabbricato, quanto la classificazione catastale.
La sentenza specifica ha negato a diverse cooperative il rimborso dell’ICI versata su alcuni fabbricati classificati in categorie diverse da quella accettata (es. categorie D/1, D/7 o D/8), nonostante l’effettivo utilizzo di tali fabbricati per l’esclusivo svolgimento delle attività agricole.
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