Tributi – Fabbricati rurali

10 Dicembre 2015
Studio Sigaudo

Risulta ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla validità retroattiva quinquennale delle domande di variazione catastale.

Con la sentenza n. 24020/2015, la Cassazione ha nuovamente affermato che le domande di variazione catastale presentate a norma del DL n. 70/2011 per il riconoscimento della ruralità di fabbricati abitativi o strumentali hanno effetto retroattivo quinquennale, e quindi a partire dal 1° gennaio 2006.

Si ricorda che i fabbricati rurali strumentali (categoria D/10) sono esenti da IMU, ma assoggettati a TASI con aliquota massima pari all’1 per mille. Per quanto riguarda i fabbricati rurali abitativi (categoria D/6), qualora l’immobile non costituisca abitazione principale per il proprietario, questi è tenuto al versamento di IMU e TASI; qualora, invece, tale immobile sia l’abitazione principale del contribuente, la tassazione comprende la sola TASI.

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