Il Tar Reggio Calabria (sentenza n. 392/2016) ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito a una delibera comunale per l’adozione delle aliquote 2015 approvata fuori tempo massimo: i giudici hanno condiviso la posizione del Ministero, ritenendo illegittima tale delibera in quanto adottata oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio 2015 (30 luglio, o 31 luglio considerando la mini-sanatoria concessa).
I riferimenti normativi presi in considerazione dai giudici del Tar:
Il Tar ha sottolineato il carattere perentorio di quanto disposto dal sopra citato art. 1, comma 169, Legge n. 296/06.
Conclusione: gli Enti Locali sono tenuti a deliberare tariffe e aliquote relative ai tributi comunali (compresa la TARI) entro il termine perentoriamente indicato per l’approvazione del bilancio di previsione; la mancata adozione entro i termini comporta l’illegittimità delle tariffe deliberate e la proroga delle tariffe approvate l’anno precedente.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.