La Commissione tributaria Provinciale di Siena, con la sentenza n. 94/01/12 del 24 maggio scorso, fa propria la suddivisione individuata dall'Agenzia del Territorio, che distingueva gli impianti fotovoltaici in piccoli impianti fotovoltaici in rete e centrali fotovoltaiche.
La prima tipologia di impianti riguarda quelli che producono prevalentemente energia elettrica per il fabbisogno personale vendendo l’eccedenza e che sono, tendenzialmente, di potenza non superiore a 20kWp; questi non hanno autonoma rilevanza catastale costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari. La presenza dell’impianto, inoltre, non influisce sulla rendita catastale.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.