Agenzia del Territorio (Direzione Centrale Catasto e Cartografie), con la circolare n. 7092 del 1 giugno 2013, ha comunicato che le sanzioni connesse al tardivo accatastamento dei fabbricati rurali sono applicabili esclusivamente agli edifici che al 30 novembre 2012 erano ancora in possesso dei requisiti di ruralità e iscritti nel Catasto Terreni. Si può comunque ancora effettuare il ravvedimento operoso (dal 1 marzo al 30 novembre 2013) ed è tenuto a versare 129 euro per ogni unità immobiliare. In assenza di regolarizzazione la sanzione minima sarà di 344 euro per singola unità immobiliare.
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