L’istituto dello split payment, o scissione dei pagamenti, è disciplinato dall’art. 17-ter del DPR. 633/72. Tale norma regolamenta i principali aspetti legati all’imposta sul valore aggiunto da applicare alle operazioni poste in essere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ma alcune regole particolari trovano collocazione in documenti differenti. Ne è un esempio il Decreto MEF del 23/01/2015 che ancora oggi è il documento principale di riferimento in materia di trattamento dello split payment in ambito commerciale. Altri documenti importanti sono la Risoluzione n. 139 del 10/11/2017 e Circolare 27/E del 7 novembre 2017.
In questo articolo approfondiremo:
La gestione dell’imposta sul valore aggiunto in regime di scissione dei pagamenti caratterizza le operazioni che coinvolgono le Pubbliche Amministrazioni.
Con il termine split payment, o scissione dei pagamenti, si identifica il meccanismo contabile-fiscale secondo il quale l’imposta esposta sui documenti, ovvero sulle fatture, deve essere “gestita” dall’acquirente e non da chi emette i documenti stessi. In questa sede utilizziamo volontariamente il termine “gestire” e non il termine “versare” dal momento che non si verifica sempre un versamento all’erario a fronte dell’esposizione in fattura dell’imposta.
Vediamo di seguito le differenze che caratterizzano le attività istituzionali da quelle commerciali.
Nell’ambito della gestione delle attività istituzionali l’imposta sul valore aggiunto è certamente da considerarsi un costo per la Pubblica Amministrazione, non essendovi alcuna possibile di portarla in detrazione.
L’informazione del periodo precedente, se applicata nel campo dello split payment, si traduce nell’onere di versamento nei confronti dell’erario. Il versamento in esame può avvenire giornalmente, mensilmente o singolarmente con riferimento a ciascun documento di acquisto. Esistono diversi codici tributo utili ad effettuare il versamento mediante F24 e F24EP; l’argomento sarà trattato nell’ultimo paragrafo del presente articolo.
Ciò che principalmente caratterizza le attività commerciali della Pubblica Amministrazione, per lo meno sotto il profilo fiscale, è la possibilità di considerare detraibile l’Iva esposta sulle fatture di acquisto relative a tali attività.
L’informazione del periodo precedente, se applicata nel campo dello split payment, si traduce in una doppia modalità di gestione:
Infine, sottolineando la necessità ed obbligatorietà dell’inclusione dei dati contenuti nei registri Iva all’interno della Dichiarazione Iva annuale, si precisa quanto segue.
Adottando la prima modalità di gestione analizzata precedentemente, in sede di compilazione della Dichiarazione Iva annuale sarà necessario valorizzare il quadro VJ relativo alle operazioni fiscali particolari. In tale quadro, infatti, è presente il campo VJ19 all’interno del quale deve essere inserito il dato relativo al totale annuale delle operazioni di acquisto soggette alla disciplina ex art. 17-ter del DPR. 633/72 (ovvero lo split payment).
Nel caso, invece, di gestione delle fatture di acquisto commerciali in split payment attraverso il versamento di imposta, il campo VJ19 non deve essere compilato. Parimenti, non dovrà essere inserito alcun importo nel campo “Versamenti” presente nel quadro VL dal momento che i codici tributo di riferimento non rientrano in quelli da censire ai fini della stesura della Dichiarazione (sul tema vedasi le istruzioni ufficiali relative alla compilazione del dichiarativo pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate).
La Risoluzione del 12/02/2015 n. 15 di Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo relativi ai versamenti di imposta in regime di scissione dei pagamenti concernenti l’ambito istituzionale.
In particolare, nel documento si legge: “Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo 620E, denominato "IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
In sede di compilazione del modello "F24 Enti pubblici":
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo 6040, denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati "00MM" e "AAAA".
Per i versamenti di Iva su fatture di acquisto in scissione dei pagamenti relativa ad attività commerciali è possibile utilizzare il codice tributo 6041 o 621E.
Il codice tributo 6041 è denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati "00MM" e "AAAA".
Per il modello F24 EP si utilizza il codice tributo 621E, denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015".
In sede di compilazione del modello "F24 Enti pubblici":
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.