Con la Risoluzione n. 6 del 15 giugno 2020, il Dipartimento dell Finanze ha precisato che gli Enti Locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, a norma dell’art. 67 del Decreto Rilancio, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo - che racchiudono in sé l’atto di accertamento e quello esecutivo - anche durante il periodo di sospensione, previsto dall’art. 68 del suddetto Decreto, che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
Resta aggiornato su tutte le novità da Studio Sigaudo