Segreteria - Anti corruzione e partecipate

19 Giugno 2014
Studio Sigaudo

La violazione alle norme contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 attinenti gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli entri pubblici vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,  nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, può comportare l'applicazione di una sanzioni fino a 10.000 euro.

Questo è quanto ribadito dall'ANAC che, al contempo, si preoccupa di sollecitare i Responsabili della Trasparenza e gli OIV a segnalare le violazioni ed avviare i procedimenti sanzionatori.

L’Autorità ha precisato che gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza “sono tenuti a segnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione” così come prescritto dal citato decreto.

I dati da pubblicare da parte delle amministrazioni sono:

  • la ragione sociale,
  • la durata dell’impegno,
  • l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione,
  • il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante,
  • i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari,
  • gli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Il mancato rispetto della prescrizione può portare all'applicazione di una “sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.

 

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