La sentenza n. 466/2017 del Tar dell'Umbria conferma che il segretario comunale può svolgere atti gestionali di competenza dei dirigenti solo in casi eccezionali di natura transitoria.
Il segretario è chiamato a coordinare i dirigenti e/o i responsabili e in linea di massima, salvo le uniche ipotesi di cui sopra, non può avocare né sostituire gli stessi. Inoltre l’Anac identifica i segretari quali responsabili per la prevenzione della corruzione, dunque impossibilitati dallo svolgimento di attività a elevato rischio di corruzione.
Questi limiti non rendono illecito di per sé l’atto gestionale adottato dal segretario, confermato dallo stesso contratto collettivo nazionale che lo legittima in modo limitato e in forma non ordinaria.
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