La Corte dei Conti, sezione Prima giurisdizionale Centrale di Appello, ha confermato un giudizio di responsabilità erariale nei confronti di un sindaco e di un segretario comunale, per il danno derivante dall'indebita previsione di liquidazione di un compenso per le attività svolte dal segretario stesso, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione (sentenza n. 451/2015).
L’argomentazione della difesa si basava sulla convinzione che tale emolumento fosse dovuto in quanto l’incarico ricoperto dal segretario era stato svolto al di fuori del normale orario di servizio e doveva essere considerato come incarico aggiuntivo extraistituzionale.
I giudici, tuttavia, hanno respinto la tesi della difesa sulla base delle seguenti motivazioni:
La Corte dei Conti, dunque, ha deciso di confermare il pregiudizio erariale:
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