I commi 820 e 821 della legge di bilancio per il 2019, n. 145/2018 hanno disposto:
Tenuto conto dei nuovi prospetti di equilibri introdotti con l’XI correttivo di agosto che prevedono tre livelli diversi di equilibrio sono sorti da parte di numerosi enti dubbi in merito a quali di questi equilibri bisogna fare riferimento.
Sul punto si segnalano due interventi:
La Commissione condivide la seguente risposta al quesito: “In merito al quesito posto, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.
Con la delibera n. 20/2019 le Sezioni riunite della Corte dei conti sono intervenute sul tema delicato dei rapporti fra il saldo di finanza pubblica (di matrice europea) individuato dalla legge rinforzata 243/2012 e gli equilibri di bilancio previsti dalle regole contabili armonizzate, derivanti dal decreto legislativo 118/2011, che disciplinano i bilanci di regioni ed enti locali. Il tutto anche alla luce dei recenti principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, specialmente in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. Il parere nasce dalla richiesta della Sezione Regionale del Trentino che ha rimesso alle Sezioni riunite due questioni di massima ossia se la legge di bilancio 145/2018 abbia abrogato i commi 1 e 1 bis dell’art. 9 della legge 243/2012 e se abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all’indebitamento disciplinate dall’articolo 10, comma 3, della legge 243/2012. Per la Corte il saldo di finanza pubblica rilevante ai fini comunitari, come declinato dall’articolo 9 della legge 243/2012 (saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali) e quello degli equilibri propri del bilancio del singolo ente, previsti dall’articolo 162, comma 6, del Dlgs 267/2000 (equilibrio di competenza, complessivo e di parte corrente, sia in fase di previsione iniziale che di variazioni), rimangono separati sotto il profilo concettuale, ma devono trovare applicazione congiunta sotto il profilo operativo.
Per la Corte dei conti rimane l’obbligo per gli enti territoriali di rispettare il «pareggio di bilancio» sancito dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243/2012, anche quale presupposto per la contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10 della legge 243) da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze 247/2017, 252/2017 e 101/2018, che hanno consentito l’integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato. Pertanto il saldo di competenza non negativo è quello derivante da:
Entrate finali ( titt. 1,2,3,5) + Avanzo di amministrazione + Fondo pluriennale vincolato di entrata = Totale entrate A dedurre Spese finali (Titt. 1,2 e 3)
Fonte: Slide del corso tenuto da Roberta Vavassori a Ponteranica (BG).Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.