Se da un lato vi è la possibilità, da parte del contribuente, di vedersi recapitare a casa un avviso di accertamento finalizzato alla riscossione del credito dovuto per l’IMU, dall’altro vi è la possibilità per il medesimo di chiedere il rimborso IMU di una somma eccedente erroneamente versata nelle casse dell’Ente. Chiaramente esiste una normativa di riferimento che stabilisce modalità e termini di prescrizione.
Il rimborso IMU della somma versata nelle casse comunali, ove questa sia stata versata in eccesso o per errore (digitazione errata del codice ente), spetta a tutti i contribuenti, dietro apposita richiesta scritta e recapitata presso gli uffici comunali.
Nel caso in cui il soggetto a credito sia deceduto sarà comunque possibile effettuare la richiesta di rimborso IMU. Questa deve essere inoltrata e firmata dall’erede (in caso di più eredi dovranno controfirmarla tutti quanti). Se la richiesta di rimborso IMU era stata effettuata prima del decesso, le somme saranno liquidate agli eredi. In quest’ultimo caso l’iter subirà un passaggio in più, in quanto verranno convocati gli eredi, presso gli uffici comunali, al fine di capire la modalità opzionata per la ricezione del rimborso IMU.
Il versamento errato o eccessivo non è così infrequente e le principali casistiche sono sostanzialmente due.
Ogniqualvolta si voglia effettuare un pagamento tramite l’utilizzo degli F24 è necessario porre molta attenzione alla digitazione del codice ente (codice utile a identificare in modo corretto il Comune destinatario dell’importo). Succede però che questo codice venga inserito in modo sbagliato, con la conseguenza che le somme versate finiscono nelle casse di un altro ente. In questo caso si potrà chiedere il rimborso IMU oppure scegliere la via del riversamento. In questa seconda opzione sarà il Comune errato a riversare (girare) la somma incassata sul c/c del Comune corretto. Questa tipologia di errore si scopre molto facilmente post ricezione dell’avviso di accertamento, nel momento in cui si inoltrano le quietanze al Comune come riprova del pagamento effettuato.
Nel caso di importo versato in eccesso la causa è facilmente riscontrabile in un mero errore di calcolo. Tale errore può scaturire dalla presa in considerazione di dati sbagliati, quali:
Purtroppo, al contrario della prima casistica, questo errore è difficilmente riscontrabile in quanto gli enti raramente inviano comunicazioni ai soggetti aventi posizione creditoria. Vi è però un’importante novità, alla quale piano piano si dovranno adeguare tutti i comuni, ovvero la creazione di un’area riservata, all’interno del sito comunale, accessibile tramite SPID e tramite la quale si potrà prendere visione della propria situazione tributaria.
L’errato versamento dell’importo IMU è dovuto principalmente alla modalità di pagamento dell’imposta stessa, essendo l’IMU un’imposta in autoliquidazione. Tale modalità porta con sé problematiche come la complessità dei calcoli o la repentina e talvolta poco chiara mutazione della normativa.
In autoliquidazione vuol dire che il contribuente per procedere al pagamento del dovuto IMU deve rivolgersi a un professionista (commercialista o CAF) il quale, oltre a effettuare i calcoli per determinare l’importo dovuto (in base alle caratteristiche dell’immobili, come la rendita e le aliquote annuali dell’Ente in questione), produrrà anche gli F24 utili al versamento dell’imposta. Talvolta il contribuente decide di procedere in autonomia tramite il servizio di calcolo e di generazione degli F24 presente sul sito istituzionale del Comune di riferimento (non tutti i comuni inseriscono questo servizio nel sito internet). Questa opzione comporta inevitabilmente più errori rispetto alla prima.
Ciò detto è il contrario di quanto succede per il pagamento della TARI – tassa sui rifiuti – la quale si paga post ricezione della bolletta. Anche in questo caso però, può succedere che il pagamento venga indirizzato ad un Ente differente da quello corretto a causa di errori nella digitazione del codice ente.
La modalità per la richiesta di rimborso IMU è in realtà molto semplice. È possibile scegliere tra due opzioni:
Per la seconda opzione è opportuno indicare quanto segue:
Le modalità dipendono dalla situazione e sono:
Al riguardo dei termini di presentazione della domanda di rimborso IMU, l’articolo 1, comma 164, legge n. 296/2006 disciplina quanto segue:
quotequoteIl rimborso IMU delle somme versate e non dovute deve essere richiesta dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
È previsto un termine anche per l’evasione della richiesta, da parte dell’Ente, post accettazione dell’istanza. Tale termine è fissato a 180 giorni. Trascorso questo lasso di tempo si potrà procedere con l’invio, tramite A/R o con posta certificata, di una comunicazione di sollecito.
La somma da rimborsare al contribuente è composta da due fattori:
Le modalità tramite cui il Comune rimborserà le somme non dovute sono le seguenti:
In conclusione, possiamo dire che a tutto si può porre rimedio. È importante analizzare bene tutti gli avvisi di pagamento che riceviamo a casa prima di pagare in modo repentino ed è inoltre fondamentale porre molta attenzione ai frequenti aggiornamenti che la normativa subisce. È sempre consigliabile rivolgersi a dei professionisti ed evitare così errori e future contestazioni.
di Denise Di Fiore
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.