Quali sono le tempistiche della transizione
L’articolo 8, comma 1, prevede che le amministrazioni individuate per la fase pilota adottino il nuovo quadro di principi e regole, dopo la sperimentazione, entro l’esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo.
Per le amministrazioni del comma 2 è previsto un regime semplificato, con tempi e modalità definiti mediante decreti ministeriali. Il riferimento al 2030 deve quindi essere letto considerando l’ambito soggettivo della norma.
L’articolo 12 prevede, dall’esercizio 2026, l’elaborazione sperimentale degli schemi di bilancio per le amministrazioni dell’articolo 8, comma 1. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali contempla decreti dedicati, da adottare entro il 30 giugno 2027: questa data riguarda i decreti, non il completamento degli adeguamenti da parte degli enti.
Inventari, crediti e debiti: che cosa verificare
L’articolo 10 richiede di adeguare, dove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino. Richiede inoltre una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo il nuovo quadro contabile.
Per gli uffici, il lavoro consiste nel collegare le posizioni ai documenti che ne sostengono classificazione e valutazione.
Una verifica utile può partire dai disallineamenti conosciuti: beni presenti in un archivio e assenti in un altro, informazioni incomplete, valori dei quali occorre ricostruire l’origine. Ogni differenza deve essere approfondita attraverso la documentazione disponibile.
Sistemi informativi: seguire il percorso dei dati
L’articolo 10 prevede l’adeguamento dei sistemi informativi e gestionali ai requisiti del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2025, rispettando l’unicità di imputazione e l’interoperabilità con le banche dati e i sistemi ministeriali.
Una proposta operativa è verificare alcune operazioni reali, dal documento amministrativo alle registrazioni contabili e all’eventuale aggiornamento dell’inventario.
Il confronto tra uffici e fornitore può così concentrarsi su questioni riconoscibili: informazioni mancanti, trasferimenti tra applicativi, interventi manuali e controlli necessari.
Coordinamento e formazione: chi deve essere coinvolto
Lo stesso articolo richiede di individuare una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico-patrimoniale e degli inventari.
Il coordinamento necessita del contributo degli uffici che producono le informazioni. Patrimonio, lavori pubblici e altri servizi devono poter trasmettere alla funzione finanziaria i documenti utili alle rilevazioni.
L’articolo 11 prevede inoltre un piano formativo almeno triennale, basato prioritariamente sull’offerta della Scuola nazionale dell’amministrazione o da essa certificata. Ne costituisce parte integrante il corso multimediale della Ragioneria generale dello Stato sul quadro concettuale e sugli standard contabili italiani per le amministrazioni pubbliche, gli ITAS.
Un esempio di verifica da avviare
In un esempio ipotetico, un immobile compare nell’archivio tecnico, mentre l’inventario contabile contiene informazioni parziali. Alcuni interventi successivi sono documentati nei fascicoli dei lavori pubblici.
Per ricostruire la posizione occorre collegare questi documenti, individuare i dati necessari alla valutazione e verificare come inserirli nei sistemi. La disponibilità del gestionale deve accompagnarsi alla ricostruzione delle informazioni e alla loro verifica.
Un primo passo consiste quindi nel selezionare alcune posizioni significative e controllare se sia possibile seguirne il percorso dai documenti ai valori di bilancio. È una proposta organizzativa da adattare all’ente, utile per individuare lacune informative e responsabilità da chiarire.