Reverse charge: i primi chiarimenti dell’AdE (2)

09 Aprile 2015
Studio Sigaudo

Secondo quanto chiarito dalla Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate, il meccanismo del Reverse charge non è applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti esonerati dagli adempimenti IVA e dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, in quanto beneficiari di particolari regimi fiscali.

I soggetti interessati sono i seguenti:

  • imprenditori agricoli che sono entrati a far parte di un regime di esonero
  • associazioni senza scopo di lucro, tra cui le associazioni sportive, soggette a regime forfetario di cui alla Legge 398/91
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento applicando il regime forfetario ex art. 74, comma 6, del Decreto IVA
  • soggetti che esercitano le attività di spettacoli viaggianti e rientrano in un regime forfetario ex art. 74-ter del D.P.R. 633/72.

Inoltre, gli acquisti in sospensione d’imposta, effettuati dagli esportatori abituali e relativi ad operazioni assoggettabili all’inversione contabile, vedranno applicata la disciplina del Reverse charge.

Infine, con riferimento ai soggetti rientranti nel nuovo regime forfetario, si fa notare che:

  • non si applica l’inversione contabile alle prestazioni rese da tali soggetti
  • si applica l’inversione contabile agli acquisti effettuati da tali soggetti (sarà loro cura assolvere l’imposta secondo il meccanismo del Reverse).
Fonte: Fiscal-Focus
Al seguente link è possibile consultare la Circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate:

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