Reverse charge e prestazioni complesse

06 Agosto 2015
Studio Sigaudo

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la regola generale applicabile in caso di prestazioni complesse prevede la scomposizione delle singole prestazioni, in modo da distinguere quelle soggette a Reverse charge e quelle soggette, invece, a IVA ordinaria. Quindi, anche in presenza di un unico contratto e indipendentemente da valutazioni sull’unitarietà delle prestazioni, è d’obbligo procedere a scomporre le singole prestazioni in base al regime di IVA cui sono soggette.

Eccezione alla suddetta regola generale:

  • nei contratti relativi alla costruzione di un edificio o a interventi di restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia, tutte le prestazioni seguono le regolo ordinarie (senza necessità di scindere le operazioni soggette a Reverse charge).

Sono escluse dall’eccezione citata sia gli interventi di manutenzione ordinaria sia quelli di manutenzione straordinaria; tuttavia, da più parti è giunta la richiesta di inserire tra le eccezioni anche gli interventi di manutenzione straordinaria, in considerazione del fatto che anche in questi casi si è in presenza di un contratto unico e inscindibile, con elevate difficoltà di scomposizione delle operazioni. La soluzione auspicata, quindi, è quella di prevedere anche per le manutenzioni straordinarie l’applicazione generalizzata delle modalità ordinarie.

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