Il rendiconto della gestione resta l’atto centrale di dimostrazione dei risultati dell’ente, ma il contesto 2026 ne accresce complessità e rilevanza.
Accanto agli schemi ordinari previsti dal Dlgs 118/2011, alcuni enti saranno chiamati a presentare anche il rendiconto pilota Accrual, con effetti significativi sul piano tecnico, organizzativo e delle responsabilità.
Il riaccertamento ordinario dei residui si conferma lo snodo decisivo di questo equilibrio.
L’articolo 227 del TUEL stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, composto da:
Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile, sulla base della relazione dell’organo di revisione, ed è messo a disposizione dei consiglieri con congruo anticipo secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Il legislatore non distingue tra modelli contabili. Tuttavia, il quadro applicativo del 2026 introduce un elemento nuovo: la sperimentazione Accrual.
Nel 2026, Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Province, Città metropolitane e Regioni dovranno affiancare al rendiconto ordinario redatto secondo l’allegato 4/3 al Dlgs 118/2011 anche un rendiconto pilota Accrual, in forma snella e sperimentale.
Il rendiconto Accrual comprende esclusivamente:
Si tratta della prima parte del bilancio d’esercizio, redatta secondo logiche diverse rispetto alla contabilità finanziaria autorizzatoria.
È un passaggio rilevante perché i risultati economico-patrimoniali Accrual non coincidono con quelli del rendiconto ordinario, senza che ciò costituisca un’anomalia giuridica.
L’assenza, allo stato attuale, di un parere di conformità Accrual rende il raccordo tra i due sistemi un tema interamente tecnico, affidato alla qualità dei dati e dei processi.
Il rendiconto della gestione continua a rappresentare:
A questa funzione si affiancano riflessi diretti sulle responsabilità dirigenziali, che emergono:
Il rendiconto non è quindi un atto meramente riepilogativo, ma un documento che consolida scelte gestionali e responsabilità già maturate nel corso dell’esercizio.
Nel contesto 2026, il riaccertamento ordinario dei residui 2025 assume un rilievo determinante. Il processo coinvolge direttamente:
Il riaccertamento si colloca inoltre all’incrocio di due riforme PNRR:
Da una revisione dei residui conforme alla legge discendono informazioni essenziali:
Residui determinati o mantenuti in modo non corretto incidono direttamente:
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno recentemente adottato orientamenti sempre più rigorosi sul riaccertamento ordinario dei residui, con giudizi severi in presenza di criticità non adeguatamente motivate o documentate.
Il tema non è solo contabile, ma riguarda la qualità complessiva dell’informazione finanziaria e patrimoniale resa dall’ente.
Il rendiconto 2026 resta, dal punto di vista normativo, un atto ordinario.
Il contesto applicativo lo rende però sostanzialmente più complesso, per effetto della coesistenza tra:
In questo scenario, la qualità dei dati contabili, la correttezza del riaccertamento dei residui e la capacità di raccordo tra i diversi modelli di rappresentazione diventano fattori centrali per garantire un rendiconto veritiero, attendibile e coerente con il quadro normativo vigente.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.
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