Ravvedimento tributi: l’AdE tenta di fare chiarezza

13 Luglio 2015
Studio Sigaudo
Dopo le nuove norme sul ravvedimento spontaneo e i numerosi dibattiti interpretativi ad esse collegati, la circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate propone una chiave di lettura per dirimere i dubbi ancora presenti circa l’applicazione del ravvedimento “intermedio”. La circolare in commento suggerisce di valutare le violazioni secondo un preciso criterio, ossia che essere discendano o meno dalla dichiarazione:
  • In caso di dichiarazione corretta, l’omesso o errato versamento deve essere considerato come una violazione autonoma (indipendentemente dalla periodicità o meno della dichiarazione stessa) e, dunque, il termine di 90 giorni deve essere calcolato a partire dalla commissione della violazione.
  • In caso di dichiarazione infedele, i 90 giorni per il ravvedimento degli errati versamenti ad essa conseguenti avranno decorrenza dalla presentazione della dichiarazione stessa.
  • Per tutti i casi esclusi dalle due categorizzazioni di cui sopra, si tratta di una nuova previsione di ravvedimento.
Dunque, la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate consiste nel distinguere, da una parte, gli errati versamenti collegati a una dichiarazione corretta e, dall’altra, gli errati versamenti derivanti da dichiarazione infedele.

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