L’art.6 del DLgs 13/09/2003 n.276, così come modificato dall’art.29 della legge 111 del 15/07/2011, autorizza i Comuni e le Comunità montane a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, previa iscrizione volontaria all’albo delle Agenzie per il lavoro previsto dall’art.5 del suddetto Decreto. Con una nota del 14 dicembre 2012, il ministero del Lavoro ha comunicato che i Comuni e le Comunità montane che intendano iscriversi all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo necessaria per l’istanza di iscrizione.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.