Personale: quota dei compensi professionali solo ai dipendenti-avvocati

29 Luglio 2015
Studio Sigaudo
In riferimento ai compensi professionali previsti dall’art. 9 del DL n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, la Corte dei Conti ha dichiarato che tale quota di compensi professionali è destinata unicamente ai dipendenti pubblici con status di avvocato (deliberazione n. 187/2015/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo). Secondo la deliberazione in esame, l’intento del legislatore era quello di circoscrivere l’attribuzione di tale benefit ai soli dipendenti degli Enti pubblici in possesso dello status professionale di avvocato. Considerando, infatti, anche l’art. 23, Legge n. 247/2012, risultano chiari i presupposti alla base dell’erogazione dei suddetti compensi:
  • iscrizione all’albo;
  • stabile costituzione di un ufficio legale adibito alla trattazione degli affari legali dell’Ente;
  • appartenenza del dipendente professionista a tale ufficio, con incarico esclusivo di trattazione degli affari legali dell’Ente.

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