Con la sentenza n. 11036/2018 della Corte di Cassazione si dichiara che il funzionario comunale risponde a titolo personale delle obbligazioni assunte qualora non vi sia registrazione dell'impegno contabile sul capitolo del bilancio di previsione dell'ente. Il principio trova applicazione anche qualora il Comune abbia trovato utilità dalla fornitura e anche se la deroga alle norme sia stata dettata dall'urgenza.
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