Con la sentenza n. 110/2018, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, dichiara che il dipendente pubblico che manipola le rilevazioni sulle presenze del personale registrate dal sistema informatico è obbligato al risarcimento di un danno che può essere determinato da vari fattori, oltre gli interessi delle spese legali:
- l'inutile retribuzione per prestazioni lavorative mai rese e falsamente attestate;
- la fruizione di buoni pasto;
- l'impiego di altre risorse per determinare le alterazioni perpetrate dal dipendente.