Personale – Rimborso-spese di viaggio tra i Comuni per segretario in convenzione

21 Settembre 2015
Studio Sigaudo

Secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, il segretario convenzionato ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli spostamenti tra i vari enti locali per cui svolge le funzioni (sentenza n. 103/15). Sulla base di questa conclusione, i giudici hanno condannato per danno erariale il segretario convenzionato che aveva chiesto e ottenuto rimborsi anche per le spese legate agli spostamenti dalla propria residenza alla sede di lavoro.

La Corte dei Conti, rifacendosi ad alcuni pareri emanati dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e, in particolare, a quello del 21 aprile 2006, ha chiarito che nel caso in esame gli unici rimborsi legittimi riguardavano le spese sostenute dal segretario per i viaggi dal Comune capofila agli altri Comuni in convenzione. Inoltre, i giudici hanno ricordato che in nessun caso è previsto che i dipendenti pubblici abbiano diritto al rimborso delle spese sostenute per il tragitto casa – sede di lavoro.

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